Statuto
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
Art. 1: Si è costituita con durata illimitata una associazione senza fini di lucro e con esclusione di ogni interesse ideologico, politico, professionale e commerciale, fra appassionati di storia, arte e cultura. La denominazione è ‘TOLENTINO 815’ e la sede a Tolentino in via Nazionale n. 2 presso il Torrione San Catervo.
SCOPI
Art. 2: Gli scopi che l’associazione si prefigge sono:
Valorizzazione della città e del territorio attraverso il recupero, la riscoperta e la diffusione della cultura della storia e dell’arte, con il coinvolgimento di cittadini, associazioni, aziende, enti pubblici e privati
Realizzare manifestazioni storiche, artistiche e culturali per l’entroterra maceratese
Organizzare fiere e esposizioni, feste mostre e spettacoli, convegni e ricerche, pubblicazioni retrospettive, concorsi e premi, con finalità di sensibilizzazione, incentivo e sviluppo alla ricostruzione storica di un periodo
Raccogliere e conservare materiali, reperti e pubblicazioni di valore storico e artistico, per fondare un museo con centro di documentazione ed un parco culturale
Promuovere viaggi studio, corsi di formazione e gestione museale, incontri e scambi con enti e privati italiani e stranieri analoghi
Incentivare la nascita di associazioni collaterali e gruppi storici con costumi o divise d’epoca, per allestimento e partecipazione a spettacoli di rievocazione storica.
MEZZI
Art. 3: L’associazione trae i mezzi economici e patrimoniali per conseguire le proprie finalità da:
le quote associative
i contributi di enti pubblici e privati
le eventuali donazioni
i proventi da gestioni e iniziative, stabili o occasionali
SOCI
Art. 4: L’associazione ha soci fondatori, ordinari e onorari.
I soci possono essere sia singole persone che enti e associazioni, che partecipano mediante il legale rappresentante o suo delegato; esso può essere sostituito con comunicazione scritta.
Le ammissioni dei soci vengono deliberate dal consiglio direttivo, previa domanda scritta al presidente; il consiglio può chiedere tutte le garanzie necessarie e non ha l’obbligo di motivare il proprio giudizio, che rimane insindacabile. Qualora l’ammissione di un nuovo socio venga negata, su richiesta di almeno due membri del consiglio direttivo, dovrà essere riesaminata in sede di assemblea.
Art. 5: La quota associativa è determinata dal consiglio direttivo ogni anno. L’adesione ha la durata di un anno e s’intende tacitamente rinnovata, previo pagamento della quota, di anno in anno se non viene data disdetta dal socio, almeno un mese prima della scadenza.
Art. 6: Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l’associazione e assumono stabile e responsabile impegno nel prestare la loro opera.
Art. 7: Sono soci ordinari coloro che collaborano alle attività dell’associazione. Persone, enti e aziende che concorrono con il contributo di mezzi economici o altre prestazioni consistenti, sono soci sostenitori.
Art. 8: Sono soci onorari coloro che siano distinti per particolari meriti a favore dell’associazione o che per la loro rinomanza nel mondo della cultura recano prestigio alla stessa; essi vengono nominati dal consiglio direttivo su proposta del presidente.
Art. 9: La qualifica di socio si perde per recesso, decesso, morosità nel pagamento delle quote e per radiazione. I soci sono radiati o espulsi, su decisione del consiglio direttivo, nei seguenti casi:
se non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto o ai regolamenti interni
se arrecano danni morali oppure materiali
se svolgono attività contrastante con l’interesse associativo
ORGANI
Art. 10: Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea dei soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Collegio dei Revisori
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11: L’assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari e onorari.
Hanno potere di voto i soci fondatori e ordinari.
I soci onorari hanno potere consultivo. Ogni socio ammesso a votare può delegare, con atto scritto, un altro socio a votare in sua vece; ogni socio effettivo può portare non più di una delega. L’assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi ed è organo deliberante dell’associazione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 12: L’assemblea dei soci è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta l’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio. Compete all’assemblea l’elezione e la revoca del consiglio direttivo, la deliberazione sulle linee programmatiche, sul bilancio preventivo e consuntivo, sulle modifiche allo statuto, sullo scioglimento dell’associazione e su tutte le materie che il consiglio direttivo intenda sottoporre.
Art. 13: L’assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il presidente e/o la maggioranza del consiglio direttivo lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta con lettera firmata da almeno un quarto dei soci fondatori e ordinari.
Art. 14: La convocazione avviene con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, esposto in sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta ed inviato ai soci con almeno otto giorni di preavviso.
L’assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente, del consiglio direttivo, che ne nomina il segretario.
Art. 15: L’assemblea, ordinaria e straordinaria, regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16: Il consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri eletti dall’assemblea, tra i soci fondatori e ordinari.
Il consiglio è convocato, di norma, anche in via informale, una volta ogni tre mesi, dal presidente o su richiesta di almeno tre componenti.
Art. 17: I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di mancata partecipazione di un membro per tre riunioni consecutive non giustificate, dimissioni o altre cause, il consigliere decade dalla carica. Egli verrà sostituito cooptando nel consiglio direttivo uno o più nuovi membri.
Art. 18: Il consiglio direttivo delibera alla presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri eletti.
Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti; in caso di parità il voto del presidente vale doppio.
Art. 19: Le funzioni del consiglio direttivo, che ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sono:
eleggere al suo interno il presidente, il vice-presidente, il segretario, il tesoriere-economo
stabilire la quota associativa annua
predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
deliberare l’assegnazione di speciali incarichi ai soci o se necessario a collaboratori esterni, e gli eventuali rimborsi spese
studiare, raccogliere e presentare le proposte per lo sviluppo dell’associazione e decidere eventuali trasferimenti di sede
formulare criteri e norme, redigere regolamenti e disporre atti per il migliore funzionamento delle attività sociali
indicare i membri di un eventuale comitato scientifico composto da studiosi ed esperti
attuare le direttive generali ed i programmi stabiliti dall’assemblea dei soci
PRESIDENTE
Art. 20: Il Presidente dell’Associazione Tolentino 815 rappresenta legalmente l’associazione nei confronti con terzi ed in giudizio. Egli ha la firma sociale e l’autorizzazione a svolgere tutti i compiti utili al migliore raggiungimento dei fini sociali oltre a favorire la partecipazione attiva dei soci.
Art. 21: Le funzioni del presidente sono:
coordina e dirige tutte le attività associative
convoca e presiede il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci e fissa gli ordini del giorno
dispone per gli atti occorrenti all’espletamento della attività
cura l’esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e/o ne assume eventuali altri urgenti e utili, che dovranno essere comunicati al direttivo, alla prima riunione utile, per la ratifica
Art. 22: Il presidente è sostituito dal vice-presidente, nel caso di assenza o impedimento, nelle funzioni di rappresentanza. Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria.
COLLEGIO DEI DIVISORI
Art. 23: L’assemblea elegge tra i soci di specifica competenza, tre revisori dei conti che durano in carica tre anni. L’assemblea può nominare uno o più consulenti revisori tra i non soci. I revisori hanno accesso alla contabilità ed ai documenti amministrativi dell’associazione esprimono il proprio parere motivato in merito al bilancio consuntivo.
AMMINISTRAZIONE
Art. 24: L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione è completato da un programma annuale. Il conto consuntivo viene accompagnato da una relazione sull’attività svolta; esso deve essere sottoposto all’assemblea ed approvato.
Art. 25: Il segretario redige i verbali e le deliberazioni dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo; ne cura con attenzione la trascrizione e la conservazione; provvede agli atti amministrativi; controfirma i verbali e libri sottoscritti dal presidente.
MODIFICA – SCIOGLIMENTO
Art. 26: Le modificazioni del presente statuto, nonché lo scioglimento dell’associazione, dovranno essere deliberate dall’assemblea generale straordinaria dei soci effettivi, con il voto favorevole di almeno due terzi in prima convocazione, e di almeno un terzo in seconda convocazione. In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nomina uno o più liquidatori. L’eventuale avanzo di liquidazione è da questi devoluto a scopi affini a quelli dell’associazione, osservando le indicazioni dell’assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.