LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 5
Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino e
Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici
( B.U. 18 febbraio 2010, n. 17 )
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Contributi regionali)
Art. 3 (Delimitazione delle aree interessate)
Art. 4 (Norme transitorie e finali)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla
battaglia di Tolentino del 2 e 3 maggio 1815 e alla battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860,
sostenendo interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e
paesaggistico afferente le battaglie suddette, nonché la ricostruzione e divulgazione dei relativi fatti storici.
Art. 2
(Contributi regionali)
1. La Regione eroga contributi per progetti presentati da enti locali volti in particolare a:
a) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati all’articolo 1;
b) creare aree attrezzate per lo studio e lo sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali relative al
risorgimento nelle Marche;
c) realizzare manifestazioni storico culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni,
mostre fotografiche, volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici indicati
all’articolo 1 o relativi al risorgimento nelle Marche;
d) pianificare visite guidate nei luoghi indicati all’articolo 1 a sostegno sia della domanda di turismo culturale
sia di approcci specialistici, accademici e scolastici;
e) recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende storiche indicate
all’articolo 1, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione;
f) diffondere la memoria degli eventi storici relativi alle battaglie indicate all’articolo 1;
g) conservare il patrimonio indicato all’articolo 1.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondi criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita
la competente Commissione assembleare, assicurando priorità di finanziamento a progetti presentati da
Comuni associati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati che operano nelle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge finanziaria annuale regionale, tenendo conto della delimitazione di cui all’articolo 3.
Art. 3
(Delimitazione delle aree interessate)
1. La Regione individua nel piano paesaggistico ambientale le aree da sottoporre alle specifiche misure di
salvaguardia previste dalla normativa vigente volte ad assicurare la conservazione e valorizzazione del
patrimonio storico, immobiliare, monumentale e paesaggistico indicato all’articolo 1.
Art. 4
(Norme transitorie e finali)
1. Fino alla delimitazione di cui all’articolo 3, le aree territoriali interessate dagli avvenimenti indicati
all’articolo 1 sono individuate dalla Giunta regionale sulla base della documentazione storica esistente, sentiti
gli enti locali interessati, gli istituiti, le associazioni e le fondazioni operanti nelle materie disciplinate dalla
presente legge.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di euro 10.000,00.
2. Per gli anni successivi l’entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli
equilibri di bilancio.
3. Per l’anno 2010, alla copertura delle spese di cui al comma 1, si provvede mediante impiego di quota parte
delle somme iscritte a carico dell’UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
2010.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2010 nella
UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma
operativo annuale (POA).