RETE MURAT
UNIONE INTERNAZIONALE ASSOCIAZIONI E SITI MURATTIANI
STATUTO
- Articolo 1 –
COSTITUZIONE
E’ costituita, con durata illimitata, senza fini di lucro e con esclusione di ogni interesse ideologico , politico, professionale e commerciale, una Rete internazionale fra Associazioni e Siti Murattiani.
Essi riconoscono la rilevanza che la figura di Gioacchino Murat, Re denominato di Napoli e delle Due Sicilie dal 1808 al 1815, ha rivestito all’ avvio del processo di formazione dello spirito unitario italiano e della sua identità politica, istituzionale e morale.
- Articolo 2 -
DENOMINAZIONE – SEDE
La struttura comune ha come denominazione “Rete Murat” ed ha sede legale in Pizzo, presso il Castello Aragonese.
Alternativamente viene previsto che la sede operativa possa localizzarsi, in sequela alla assunzione della carica sociale di Presidente.
- Articolo 3 –
SCOPI
Gli scopi che la Rete si prefigge , sul piano storico, sociale e promozionale, sono di dare impulso e valorizzare gli studi, le ricerche e tutte le iniziative che abbiano al centro la figura di Gioacchino Murat in quanto Re, uomo, soldato, legislatore, amministratore.
In particolare i soggetti costituiti si impegnano a coordinare e comunemente gestire tutte le iniziative intese a dar corpo agli obiettivi di cui sopra. Tali iniziative potranno riguardare :
· la costituzione di iniziative editoriali, anche a carattere periodico, sia strettamente collegate alle esigenze dei visitatori dei siti murattiani; sia con caratteristiche propriamente divulgative; sia a carattere scientifico;
· l’organizzazione di corsi per la formazione di guide da utilizzare nei centri murattiani;
· la costituzione di una rete di informazione interattiva tra Enti e Associazioni murattiane in Italia , Europa e nel mondo accompagnata dalla costituzione di un sito web;
· l’ organizzazione di visite guidate nelle aree in cui si è sviluppata l’epopea murattiana e napoleonica;
· l’ organizzazione di eventi quali convegni tematici, rievocazioni storiche , rappresentazioni a tema;
· la realizzazione di monumenti o altre opere d’arte , a memoria di Murat e degli eventi dei quali fu protagonista.
· Pur tuttavia si riconosce l’autonomia delle singole associazioni nell’organizzazione di manifestazioni in tema.
- Articolo 4 –
MEZZI
L’associazione trae i mezzi economici e patrimoniali per conseguire le proprie finalità da:
- Le quote associative;
- I contributi di enti pubblici e privati,
- Le eventuali donazioni;
- I proventi da gestioni e iniziative, stabili o occasionali.
- Articolo 5-
SOCI
Rete Murat ha soci fondatori, ordinari, benemeriti, onorari.
D’ ordine i soci sono: enti e/o associazioni, che partecipano mediante il loro legale rappresentante o loro delegato.
Hanno titolo di essere ammessi alla “rete Murat” tutte le associazioni che ne condividano gli obiettivi e siano positivamente impegnate nello studio storico, politico, sociale e militare della figura di Gioacchino Murat.
Ai fini della ammissione occorre che le associazioni richiedenti formulino istanza, curando di evidenziare i dati salienti della associazione ed i punti di convergenza operativa ed organizzativa.
Sulla domanda esprime parere assolutamente vincolante il Consiglio Direttivo.
La decisione finale circa la ammissione spetta all’ assemblea dei soci.
Le associazioni potranno essere escluse dalla “Rete”:
a) per recesso;
b) per indegnità, ovvero per aver assunto comportamenti scorretti e gravemente lesivi della immagine della Rete Murat nel suo complesso e di ciascuna delle associazioni partecipanti, ovvero per avervi, intenzionalmente o per grave negligenza, recato danno materiale e/o morale;
c) perché esercitanti obiettivi e finalità in contraddizione con quelli perseguiti da “rete Murat”.
La iniziativa finalizzata alla esclusione di una associazione spetta al Consiglio direttivo, ovvero a ciascuno dei soci, sia fondatori che ordinari.
La decisione circa la esclusione spetta all’Assemblea dei Soci.
Articolo 6
SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori i soggetti che hanno fondato l’Associazione.
Essi assolvono ad una funzione etica e rappresentativa; sono i custodi ed i garanti delle finalità della Rete Murat.
I soci fondatori svolgono le seguenti funzioni:
a) Propongono al Consiglio di amministrazione l’accesso di nuovi associati;
b) Esprimono parere vincolante circa l’accesso di nuovi associati;
c) Propongono la esclusione degli associati;
d) Concorrono, anche attraverso iniziativa singola, alla formazione dell’ordine del giorno, che verrà discusso in sede di consiglio direttivo. Allo scopo la proposta dovrà pervenire nel termine ordinario (48 ore), a pena di preclusione;
SOCI ORDINARI
- Articolo 7 –
Sono soci ordinari coloro che collaborano alle attività dell’associazione.
Persone ed enti, che concorrono con il contributo di mezzi economici o altre prestazioni consistenti , sono soci sostenitori. Ad essi, su statuizione del consiglio direttivo, sono assegnate le medesime attribuzioni ed i medesimi poteri dei soci ordinari.
SOCI BENEMERITI E/O ONORARI
- Articolo 8 –
Sono soci benemeriti e/o onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti a favore dell’associazione o che, per la loro rinomanza nel mondo della cultura, recano prestigio alla stessa. Essi vengono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.
QUOTA ASSOCIATIVA
- Articolo 9 –
La quota associativa è determinata dal consiglio direttivo ogni anno.
L’adesione ha la durata di un anno e s’intende tacitamente rinnovata, previo pagamento della quota, di anno in anno se non viene data disdetta dal socio, almeno un mese prima della scadenza.
ORGANI
- Articolo 10 -
LA “Rete Murat” si avvale dei seguenti organi:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
ASSEMBLEA DEI SOCI
- Articolo 11-
L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Hanno potere di voto i soci fondatori e ordinari.
I soci benemeriti ed onorari hanno potere consultivo.
Ogni socio ammesso a votare può delegare, con atto scritto, un altro socio a votare in sua vece, ogni socio effettivo può portare non più di una delega.
L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi ed è organo deliberante dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Compete all’Assemblea l’elezione e la revoca del consiglio direttivo, la deliberazione sulle linee programmatiche, sul bilancio preventivo e consuntivo, sulle modifiche allo statuto, sullo scioglimento dell’associazione e su tutte le materie che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.
L’assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente e/o la maggioranza del Consiglio direttivo lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta con lettera firmata da almeno ¼ dei soci ordinari.
- Articolo 12-
La Convocazione avviene con avviso scritto contenente l’ordine del giorno inviato ai soci con almeno 30 gg di preavviso.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, che ne nomina il segretario.
L’assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno ¼ dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Articolo 13 –
Il Consiglio direttivo è composto da membri eletti dall’assemblea, tra i soci fondatori e ordinari. Esso è composto di un minimo di tre membri ed un massimo di cinque. IL numero dei componenti è fissato con deliberazione, da assumersi a maggioranza, dalla assemblea dei soci.
Il Consiglio è convocato, di norma, anche in via informale almeno una volta ogni sei mesi, dal Presidente o su richiesta di almeno tre componenti.
I membri del consiglio direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
In caso di mancata partecipazione di un membro per tre riunioni consecutive, senza che venga addotta valida giustificazione, il Consigliere decade dalla carica su espressa delibera del direttivo.
Egli verrà sostituito cooptando nel consiglio direttivo uno o più nuovi membri.
Il consiglio direttivo delibera alla presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri eletti.
Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti;
In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- Articolo 14-
Le funzioni del consiglio direttivo, che ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sono:
- Eleggere al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- Stabilire la quota associativa annua;
- Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- Deliberare l’assegnazione di speciali incarichi ai soci o se è necessario a collaboratori esterni, e gli eventuali rimborsi spese;
- Studiare, raccogliere e presentare le proposte per lo sviluppo dell’associazione e decidere eventuali trasferimenti di sede;
- Formulare criteri e norme, redigere regolamenti e disporre atti per il migliore funzionamento delle attività sociali;
- Costituire un eventuale comitato scientifico composto da studiosi ed esperti;
- Attuare le direttive generali ed i programmi stabiliti dall’assemblea dei soci.
PRESIDENTE
- Articolo 15 –
Il Presidente della “Rete Murat” rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Egli ha la firma sociale e l’autorizzazione a svolgere tutti i compiti utili al migliore raggiungimento dei fini sociali oltre a favorire la partecipazione attiva dei soci.
Dura in carica due anni.
- Articolo 16 –
Le funzioni del Presidente sono:
- Coordina e dirige tutte le attività associative;
- Convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea dei soci e fissa gli ordini del giorno;
- Dispone per gli atti occorrenti all’espletamento dell’attività;
- Cura l’esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e/o ne assume eventuali altri urgenti e utili, che dovranno essere comunicati al direttivo, alla prima riunione utile per la ratifica.
COLLEGIO DEI REVISORI
- Articolo 17 –
L’Assemblea elegge tra i soci di specifica competenza due revisori dei conti che durano in carica per 2 anni.
L’assemblea può nominare uno o più consulenti revisori tra i non soci.
I revisori hanno accesso alla contabilità ed ai documenti amministrativi dell’associazione. Il consiglio direttivo metterà a disposizione dei revisori tutta la documentazione utile richiesta almeno due mesi prima dalla data della convocazione dell’assemblea dei soci. Essi revisori esprimeranno il proprio parere motivato in merito al bilancio consuntivo entro almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
AMMINISTRAZIONE
- Articolo 18-
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione è completato da un programma annuale.
Il conto consuntivo viene accompagnato da una relazione sull’attività svolta; esso deve essere sottoposto all’assemblea ed approvato.
- Articolo 19-
il segretario redige i verbali e le deliberazioni dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo; ne cura con attenzione la trascrizione e la conservazione; provvede agli atti amministrativi; controfirma i verbali e libri sottoscritti dal Presidente;
MODIFICA – SCIOGLIMENTO
- Articolo 20 –
Le modificazioni del presente statuto, nonché lo scioglimento dell’associazione, dovranno essere deliberate dall’assemblea generale straordinaria dei soci effettivi, con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto a voto in prima convocazione, e di almeno la metà degli aventi diritto al voto in seconda convocazione.
In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nomina uno o più liquidatori.
L’eventuale avanzo di liquidazione è da questa devoluto a scopi affini a quelli dell’associazione, osservando le indicazioni dell’assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.