1. La Regione eroga contributi per progetti presentati da enti locali volti in particolare a:
a) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati all’articolo 1;
b) creare aree attrezzate per lo studio e lo sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali relative al
risorgimento nelle Marche;
c) realizzare manifestazioni storico culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni,
mostre fotografiche, volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici indicati
all’articolo 1 o relativi al risorgimento nelle Marche;
d) pianificare visite guidate nei luoghi indicati all’articolo 1 a sostegno sia della domanda di turismo culturale
sia di approcci specialistici, accademici e scolastici;
e) recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende storiche indicate
all’articolo 1, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione;
f) diffondere la memoria degli eventi storici relativi alle battaglie indicate all’articolo 1;
g) conservare il patrimonio indicato all’articolo 1.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondi criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita
la competente Commissione assembleare, assicurando priorità di finanziamento a progetti presentati da
Comuni associati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati che operano nelle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge finanziaria annuale regionale, tenendo conto della delimitazione di cui all’articolo 3.